Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Bandi di concorso
Non vi sono, in atto, procedure concorsuali con termini aperti di partecipazione
- Art. 19, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)
- Art. 19, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Elenco dei bandi espletati (da pubbicare in tabelle
- Art. 23, cc. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013
- Art. 1, c. 16, lett. d), 1. n. 190/2012
Dati relativi alle procedure selettive (da pubblicare in tabelle)